L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

Dal 4 agosto 2013 la legge di conversione D.L.n.63/13 ha introdotto L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA(APE).

Sostituisce l’ACE, deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore , per gli edifici esistenti venduti o locati dal proprietario.

 

L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di venditaagli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazionepena la nullità del contratto.

Per i contratti di locazione l’attestato è obbligatorio solo se si tratta di nuove locazioni, sono esclusi i rinnovi, le proroghe e la reiterazione di un rapporto preesistente.

La disciplina trova invece applicazione ai leasing e all’affitto d’azienda che abbia ad oggetto anche un edificio.

 

L’APE deve essere redatto da un tecnico accreditato ed ha una validità di 10 anni, esso deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche.

 

La sanzione per la mancata allegazione è piuttosto importante: la norma prevede quale conseguenza la nullità dell’atto (non soggetta a prescrizione).

 

Non sussiste l’obbligo di allegazione dell’APE nei seguenti casi:

-          Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;

-          Fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo;

-          Fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

-          Box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali di riparo, locali contatori, legnaie, stalle, portici;

-          Luoghi adibiti al culto;

-          Ruderi;

-          Fabbricati al grezzo;

-          Fabbricati in disuso, inagibili, non utilizzati né utilizzabili, con impianti dismessi o senza impianti, manufatti (piscine, serre)