Protesto Assegno bancario e Cambiale: precetto e cancellazione

Protesto Assegno bancario e Cambiale è una procedura che consente a chi non ha ricevuto il pagamento di adire alle vie legali per ottenere la somma dovuta
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Il Protesto di un assegno bancario circolare, postale o di una cambiale è un atto pubblico formale disposto e accertato da un pubblico ufficiale, notaio o segretario comunale, nei confronti di un soggetto reo del mancato pagamento di un assegno per mancanza fondi sul proprio conto o per mancata autorizzazione ad emettere titoli.
Si parla di Protesto di cambiario e cambiale si verifica il protesto cambiale quando appunto una cambiale non viene onorata. Sarà appunto l’ufficiale giudiziario nominato a provvedere alla levata del protesto cambiario, che a differenza degli assegni, in questo caso viene comunicato anche il motivo per l’eventuale rifiuto della cambiale che può portare ai protesti cambiari. Come per gli assegni i protesti cambiali a seguito di istanza possono essere cancellati ovviamente a seguito di dovuti comportamenti.
Il protesto è una procedura molto importante in quanto consente a chi non ha ricevuto il pagamento di potere adire alle vie legali per ottenere la somma dovuta da colui che di fatto ha emesso l’assegno materialmente.
Gli effetti del protesto, inoltre, prevedono la pubblicazione nel Registro informatico dei protesti, curato dai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e la comunicazione al Prefetto competente per territorio.

Quali sono i titoli protestabili:

I titoli che possono subire un procedimento formale di protesto sono:
Vaglia cambiari o pagherò (cambiali): il vaglia cambiario, è più comunemente detto “cambiale” o “pagherò cambiario”
Tratte: cambiale tratta in cui il traente, cioè colui che crea il titolo, ordina al trattario di pagare una determinata somma, il trattario diventa obbligato solo se appone sul titolo la propria firma per accettazione. Il prenditore è il soggetto a favore del quale dovrà essere effettuato il pagamento. L’accettazione della tratta può essere richiesta dal portatore o da chiunque detena il titolo entro la scadenza della cambiale (art.26 L.C.).

Assegni: bancario, postale, circolare, non trasferibile

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