PASSO INDIETRO SUL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

La notizia che ogni canone di locazione, anche di € 100,00, dovesse passare per mezzi tracciati (assegni o bonifici) aveva destato molta preoccupazione per le ovvie conseguenze in termini di praticabilità delle operazioni e di relativi costi. Si pensi al pensionato che potrebbe non avere un conto corrente proprio e anche al costo del singolo bonifico, magari rapportato ad un canone di locazione esiguo.

Tuttavia la norma appariva chiara.
La previsione di versamento del canone di locazione riferito alle unità abitative (con eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) per qualunque importo attraverso forme e modalità che escludano il contante e ne assicurino la tracciabilità (pena, tra l’altro, la perdita dell’asseverazione dei patti contrattuali necessari all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore) si presentava come deroga alla più generale norma che conosciamo e che prevede l’uso del contante per transazioni di importo massimo non superiore a € 999,99.
L’Agenzia delle Entrate ha chiesto chiarimenti sul tenore della norma al Mef il quale ha risposto con nota 10492/DT del 5.2.2014 specificando che:

“la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante … può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione…”.

In sostanza il Mef ha stabilito che il pagamento delle locazioni sotto la soglia dei € 1.000 possa avvenire anche in contanti ma solo con la traccia della movimentazione che può essere fornita attraverso una semplice ricevuta.