Varianti dei contratti per affittare una stanza
Per l’affitto di una stanza o di una porzione della casa non c’è una soluzione contrattuale predefinita: proprietario e inquilino possono accordarsi secondo necessità e scegliere tra contratto libero, a canone concordato, oppure transitorio (la legge di riferimento è la stessa 431/98 che regola la locazione di unità intere).
Il contratto libero, dove ogni clausola (canone incluso) è affidata alla negoziazione tra le parti, è stipulato per un minimo di 4 anni automaticamente rinnovabili per altri 4, salvo la possibilità di disdetta da parte del locatore (per esempio se intende vendere la casa a terzi o destinarla a uso del coniuge, dei genitori, dei figli) o il recesso del conduttore, quando previsto nelle clausole o per «gravi motivi». Tre anni iniziali, più due di rinnovo, è invece la durata del contratto concordato (cioè con canone fissato entro i parametri indicati dalle associazioni di categoria). Il contratto transitorio dura da uno a 18 mesi e non prevede vincoli di rinnovo automatico. Ma è destinato a soddisfare particolari
esigenze delle parti: da dichiarare, documentare e confermare – prima della scadenza – tramite lettera raccomandata. Se l’esigenza transitoria è del conduttore (un rapporto di lavoro a termine o
un master), dev’essere supportata da documenti in allegato; se invece è del locatore (che ha bisogno di disporre a breve dell’appartamento) può venir semplicemente precisata in un’apposita clausola. Senza queste specifiche, all’accordo si applica la disciplina dei contratti liberi (4+4).
Per non dichiararsi nullo il contratto deve avvenire in forma scritta (ed essere registrato). Può ricalcare o meno il modello-tipo allegato al Dm 30/12/02 o stabilito negli accordi locali (tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori): l’importante è che ne rispecchi il contenuto e i vincoli su durata e misura del canone, che dipende per ogni immobile dalle relative fasce e zone di riferimento.
Una particolare forma di transitorio è il contratto per studenti «fuori sede», stipulabile nei Comuni dove ci cono università (o in quelli limitrofi) per gli iscritti a un corso di laurea o di perfezionamento o di specializzazione, residenti in un Comune diverso. La durata va da sei a 36 mesi, rinnovabili alla scadenza se non arriva disdetta almeno tre mesi prima (lo studente può sempre recedere in presenza di «gravi motivi»). Quando si affitta l’appartamento «a camere» è in generale opportuno seguire alcune cautele, soprattutto riguardo alla descrizione dell’immobile. Definire nei dettagli la parte della casa che si concede in affitto – magari allegando al contratto una piantina – e i servizi annessi (bagno, cucina), l’arredo presente nella stanza, l’uso degli altri spazi comuni, la ripartizione delle spese.