Verificare la regolarità contributiva – Durc On Line
Dal 1 luglio 2015 sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva con il servizio “Durc On Line”, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Durc ai sensi della vigente normativa:
a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del d.p.r. 207/2010, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, ecc., nell’ambito dei contratti pubblici
b) gli Organismi di attestazione SOA
c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art.90, comma 9, del d.lgs. 81/2008, in materia di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del d.p.r. 445/2000
e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del d.l. 185/2008 e dell’art. 37, comma 7-bis, del d.l. 66/2014. Il credito certificato può, infatti, validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo, comprovata da Durc “aggiornato”.
L’accesso al servizio “Durc On Line” dal portale Inail o dal portale Inps è riservato agli utenti registrati con credenziali valide per l’ente dal quale si sta effettuando l’accesso al servizio.
I soggetti indicati alle lettere da a) a d) accedono al servizio “Durc On Line” con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA), sia attraverso il portale Inps che quello dell’Inail. Per questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale, dove sono pubblicati i moduli per richiedere le credenziali.
L’impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva e il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati, possono effettuare la verifica della regolarità contributiva con il servizio “Durc On Line” direttamente (punto e) oppure delegare l’adempimento a chiunque vi abbia interesse ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto (punto f). Per questi soggetti delegati (“chiunque vi abbia interesse” e banche/intermediari finanziari) l’accesso al servizio avviene esclusivamente dal portale Inps, che ha realizzato un’apposita funzionalità per gli utenti in questione. La verifica della regolarità contributiva può infine essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12/1979 e dagli altri soggetti abilitati da norme speciali, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.
Fonte: inail